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L’articolo 30 della nuova legge finanziaria, relativo all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, riforma il sistema degli incentivi, eliminando la possibilità di erogare quest’ultimi per le energie rinnovabili a fonti energetiche assimilate e graduando i contributi in relazione alla sostenibilità ambientale. Nello specifico: - prevede che gli incentivi Cip6 siano destinati solo agli impianti realizzati e operativi, e non a quelli già autorizzati ma in costruzione o non ancora costruiti, per i quali si prevede la possibilità di riconoscimento del diritto agli incentivi da parte del Ministro dello sviluppo economico. - introduce un nuovo sistema di incentivazione mediante i certificati verdi per gli impianti che entrano in esercizio dal 2008, di potenza elettrica superiore ad 1 Megawatt (MW), con estensione della validità a 15 anni. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, ecc, di potenza non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa variabile a seconda della fonte utilizzata, per un periodo di 15 anni. - modifica il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, semplificando le procedure per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infatti è previsto, ad esempio, che la realizzazione degli impianti sia soggetta ad una autorizzazione unica, “che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. - integra, al fine di favorire la diffusione dell’elettricità da fonti rinnovabili, le disposizioni sulla stesura, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delle direttive sul servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. - prevede che il Ministro dello sviluppo economico stabilisca con un decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012. Di conseguenza, le regioni e le province autonome adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali. - prevede che, ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti in Conto energia previste dal DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati alla pari dell’impianto fotovoltaico con integrazione architettonica, beneficiando quindi di una tariffa più alta. Per la costruzione e l’esercizio di questi impianti viene, inoltre, semplificato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. |
:: Federico Brucciani 24.11.07 :: Leggi & Normativa ::
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